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L’evoluzione delle ZES alla luce del nuovo DL 36/2022

lentepubblica.it • 3 Maggio 2022

evoluzione-zes-dl-36-2022In un recente approfondimento il Dottor Carlo De Luca e il Dottor Giuseppe Saporita, membri della Commissione UNGDCEC Finanza agevolata e fondi europei, analizzano l’evoluzione delle ZES alla luce del nuovo DL numero 36 del 30 Aprile 2022.


L’articolo 4 del decreto legge 20 giugno 2017, n. 91, recante “Disposizioni urgenti per la crescita economica del Mezzogiorno“, convertito dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, ha previsto la possibilità di istituire le cd. ZES – Zone Economiche Speciali – all’interno delle quali le imprese possono beneficiare di agevolazioni fiscali e semplificazioni amministrative.

L’evoluzione delle ZES alla luce del nuovo DL 36/2022

La legge di Bilancio 2021 all’articolo 1, commi 173-176, ha introdotto una specifica agevolazione fiscale per le aziende che investono nell’ambito delle sopra menzionate Zone Economiche Speciali.

Nello specifico il comma 173 dispone che “Per le imprese che intraprendono una nuova iniziativa economica nelle Zone Economiche Speciali l’imposta sul reddito derivante dallo svolgimento dell’attività nella ZES è ridotta del 50 per cento a decorrere dal periodo d’imposta nel corso del quale è stata intrapresa la nuova attività e per i sei periodi d’imposta successivi”.

Attenzione però, l’impresa dovrà:

  • mantenere la nuova attività nell’area ZES per almeno dieci anni;
  • conservare per almeno dieci anni i posti di lavoro creati nell’ambito dell’attività avviata nella ZES.

Il mancato rispetto di tali condizioni comporterà la decadenza dal beneficio e l’obbligo di restituzione dell’agevolazione.

I chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

Con risposta ad interpello n.771 del 2021 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’agevolazione spetta, oltre che alle nuove imprese che si insediano nelle ZES, anche alle imprese già operanti nei territori interessati, purché procedano ad avviare una nuova attività in precedenza non esercitata.

Tale interpretazione della norma è peraltro in linea con il comma 1 dell’articolo 4 del decreto legge n. 91 del 2017, che, nell’istituire le ZES, prevede espressamente che il fine è ” … favorire la creazione di condizioni favorevoli in  termini economici, finanziari e amministrativi, che consentano lo sviluppo, in alcune aree del Paese, delle imprese già operanti, nonché l’insediamento di nuove imprese indette aree”.

Successivamente alla legge di Bilancio 2021, il Decreto Semplificazioni all’articolo 57, comma 1, lettera b), numero 4), ha stabilito un nuovo limite di spesa pari a 100 milioni di euro per ciascun progetto di investimento e l’estensione dell’agevolazione all’acquisto di immobili strumentali agli investimenti.

Le modifiche apportate dal recente Decreto Legge

Infine il nuovo decreto legge n.36 del 30 Aprile 2022 all’art 37, mira da un lato a sostenere le ZES con misure ad hoc e dall’altro a chiarire alcuni aspetti rilevanti quale quello dell’acquisto degli immobili strumentali.

In merito al primo aspetto il decreto legge prevede una forma apposita di Contratti di sviluppo, resa possibile grazie ai fondi provenienti dalla programmazione 2021-2027 del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione.

Con riguardo al secondo aspetto chiarisce che, tra gli investimenti soggetti a credito d’imposta all’interno delle ZES, sono compresi sia l’acquisto di terreni, sia l’acquisizione, l’ampliamento e la realizzazione di immobili strumentali agli investimenti.

Tale ultimo chiarimento non risulta di poco conto dal momento che il Decreto Semplificazioni si limitava a citare solo la parola “acquisto”.

Conclusioni

È chiaro che ci si aspetta maggiori e tempestivi chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate che, attraverso la pubblicazione di documenti di prassi, dovrà meglio chiarire cosa si intende per “immobile strumentale” e se, nel caso di acquisto, questo deve essere “nuovo”.

Il decreto legge concede ai Commissari straordinari delle singole ZES la possibilità di proporre una modifica dei confini delle rispettive aree, nel rispetto del limite massimo della superficie già stabilito per ogni Regione. La nuova perimetrazione sarà adottata con un DPCM su proposta del ministro per il Sud e la Coesione territoriale, sentita la Regione competente.

 

Fonte: articolo del Dott. Carlo De Luca e del Dott. Giuseppe Saporita - Commissione UNGDCEC Finanza agevolata e fondi europei
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